Cassazione Notifica in cancelleria residuale

Pubblicato il 03 giugno 2016

Nel giudizio in Cassazione, relativamente ai provvedimenti per i quali il cancelliere deve curare la comunicazione, è possibile procedere alla notificazione mediante deposito in cancelleria – sempre che il difensore non abbia eletto domicilio a Roma -  solo quando né la trasmissione del biglietto di cancelleria a mezzo posta elettronica certificata né quella eseguita via fax siano andate a buon fine.

E ciò in applicazione, ratione temporis, della disciplina antecedente all'art. 16 Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, divenuto operativo per effetto del Decreto del Ministero della giustizia 19 gennaio 2016  che ha accertato la funzionalità dei servizi di comunicazione, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte di Cassazione.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 11383 depositata il 31 maggio 2016.

 

 

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