Cassazione: retroattività dell'Irap in caso di transazioni

Pubblicato il 29 luglio 2010
La Cassazione, con sentenza n. 17603 del 28 luglio 2010, ha accolto il ricorso avanzato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto, in favore di una Spa, il rimborso dell'Irap dalla stessa versata sulle riduzioni dei debiti antecedenti al 1997 dopo che la stessa aveva eseguito un'operazione di transazione con un creditore. 

La Corte di legittimità ha espressamente sottolineato, infatti, come “la riduzione di un debito, da parte di un creditore, a favore di un soggetto passivo di Irap è oggetto di Irap, anche se esso è correlato a componenti del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446”; in proposito, per la Corte è irrilevante che la plusvalenza sia riferibile a costi sostenuti prima dell'entrata in vigore della legge sull'Irap, e ciò in quanto l'articolo 11.3 del decreto legislativo 446, dispone espressamente che “alla determinazione della quantità dell'oggetto dell'Irap concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi”.
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