Cassazione su interessi di mora e mancato pagamento della parcella dell'avvocato

Pubblicato il 11 ottobre 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22982 del 9 ottobre 2013, si è occupata di interessi di mora e di liquidazione dei diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, ricordando che i primi, ai sensi della disposizione contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238, decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella.

Tuttavia – rammenta, altresì, la Suprema corte - quando insorge controversia tra avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794; è da quest'ultima data e nei limiti di quanto liquidato dai giudice, ossia, che va considerata la decorrenza degli interessi.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy