Cassazione: ultras violento, licenziamento legittimo

Pubblicato il 03 settembre 2025

Il comportamento extralavorativo - come nel caso di condotte violente riconducibili al contesto delle tifoserie ultras - può assumere rilevanza disciplinare quando incide negativamente sulla reputazione, sulla fiducia e sulla moralità del lavoratore, al punto da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

In presenza di fatti penalmente rilevanti e definitivamente accertati, il datore di lavoro può legittimamente esercitare il potere disciplinare, fino a disporre il licenziamento.

Ultras condannato: licenziamento legittimo se viene meno la fiducia

Con l’ordinanza n. 24100, depositata il 28 agosto 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha confermato la legittimità di un licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo, intimato da un’azienda privata a un proprio dipendente, in seguito a condanna penale definitiva per fatti estranei al contesto lavorativo, ma ritenuti incompatibili con la figura morale del lavoratore, come previsto dal CCNL applicabile.

Il fatto contestato: condotta extralavorativa gravemente lesiva  

Il dipendente, un operaio alle dipendenze di una società, era stato condannato con sentenza definitiva a otto mesi di reclusione per una serie di condotte penalmente rilevanti commesse nell’ambito delle tifoserie calcistiche.

In particolare, i giudici penali avevano accertato che:

Secondo la Corte territoriale, tali condotte, pur non commesse nell’ambito del rapporto di lavoro, avevano determinato una compromissione irreversibile del vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, elemento centrale di ogni rapporto contrattuale.

Valutazioni giuridiche e decisione finale  

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello, la quale aveva richiamato l’articolo del CCNL applicabile, che prevede la sanzione espulsiva in caso di condanna a pena detentiva per reati non connessi all’attività lavorativa, ma lesivi della figura morale del lavoratore.

In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che:

Non sussisteva alcuna disparità di trattamento, né prova di un intento ritorsivo.

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