Cassazione: utilizzabili i dati contenuti nella Lista Falciani

Pubblicato il 29 aprile 2015 Nell'attività di accertamento dell'evasione fiscale, l'amministrazione finanziaria può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, salvo quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dall'amministrazione medesima in violazione di un diritto del contribuente.

Ne consegue l'utilizzabilità, nel contraddittorio con il contribuente, anche dei dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, come nel caso dei dati contenuti nella cosiddetta “Lista Falciani, l'elenco dei nominativi di correntisti esteri di una banca svizzera, presunti evasori, acquisito dallo Stato francese dietro corrispettivo di denaro e poi trasmesso alle autorità italiane attraverso i canali di collaborazione previsti dalla direttiva 77/799/Cee.

In detta ipotesi, infatti, non assume rilievo l'eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari, riservatezza che non gode di tutela nei confronti del Fisco.

Qualora, quindi, venga emesso avviso di accertamento sulla base di detti elementi, spetterà al giudice di merito valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente.

E' questo il principio affermato dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nei testi di due ordinanze, la n. 8605 e la n. 8606, depositate il 28 aprile 2015 e a cui dovrà conformarsi la sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento delle decisioni di secondo grado emesse con riferimento a due vicende in cui alcuni contribuenti si erano opposti agli atti di accertamento loro notificati, asserendone l'illegittimità in quanto fondati, a loro dire, su documenti illecitamente acquisiti, attraverso il ricorso, ossia, alla Lista Falciani.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy