Cassazione: utilizzabili i dati contenuti nella Lista Falciani

Pubblicato il 29 aprile 2015 Nell'attività di accertamento dell'evasione fiscale, l'amministrazione finanziaria può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, salvo quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dall'amministrazione medesima in violazione di un diritto del contribuente.

Ne consegue l'utilizzabilità, nel contraddittorio con il contribuente, anche dei dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, come nel caso dei dati contenuti nella cosiddetta “Lista Falciani, l'elenco dei nominativi di correntisti esteri di una banca svizzera, presunti evasori, acquisito dallo Stato francese dietro corrispettivo di denaro e poi trasmesso alle autorità italiane attraverso i canali di collaborazione previsti dalla direttiva 77/799/Cee.

In detta ipotesi, infatti, non assume rilievo l'eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari, riservatezza che non gode di tutela nei confronti del Fisco.

Qualora, quindi, venga emesso avviso di accertamento sulla base di detti elementi, spetterà al giudice di merito valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente.

E' questo il principio affermato dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nei testi di due ordinanze, la n. 8605 e la n. 8606, depositate il 28 aprile 2015 e a cui dovrà conformarsi la sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento delle decisioni di secondo grado emesse con riferimento a due vicende in cui alcuni contribuenti si erano opposti agli atti di accertamento loro notificati, asserendone l'illegittimità in quanto fondati, a loro dire, su documenti illecitamente acquisiti, attraverso il ricorso, ossia, alla Lista Falciani.
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