Cattivo stato di conservazione degli alimenti, ne risponde il responsabile del supermercato

Pubblicato il 17 settembre 2013 E’ stata confermata dai giudici di Cassazione – sentenza n. 37380 del 12 settembre 2013 – la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti del responsabile di un supermercato per aver distribuito e posto in vendita, per il consumo umano diretto, diversi chilogrammi di generi alimentari in cattivo stato di conservazione.

La Suprema corte di legittimità ha ritenuto corretta la statuizione del giudice del merito relativamente alla responsabilità dell'imputato in quanto comunque destinatario di un obbligo di controllo delle condizioni igienico sanitarie delle strutture di vendita ed in considerazione dell'assenza di una delega di funzioni.

Ed infatti – si legge nella sentenza - non può certamente escludersi, in capo al legale rappresentante di una società proprietaria di più punti vendita, “l'esistenza di un obbligo di fornire strutture e mezzi adeguati per la corretta gestione degli esercizi commerciali e di un generale dovere di organizzazione e controllo degli stessi, salva la possibilità di una delega di funzioni rispondente ai requisiti oggettivi e soggettivi o la suddivisione dell'azienda in distinti ed automi settori, rami o servizi assegnati a soggetti qualificati, idonei e dotati di sufficiente autonomia decisionale”.

Per la Corte, infatti, se anche la valutazione circa la responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienico sanitari dei prodotti alimentari deve effettuarsi, qualora si tratti di enti articolati in più unità territoriali autonome, con riferimento alla singola struttura aziendale e, al suo interno, al preposto ad essa o ad un singolo suo settore, senza necessità della prova specifica di una delega ad hoc conferita a detto preposto da parte del legale rappresentante dell'ente, è anche vero che va comunque dimostrata l'effettiva autonomia del punto vendita.
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