Cause di modesto valore. Estesa l’esenzione dall’imposta di registro

Pubblicato il 01 agosto 2022

Non sussiste più il limite, nelle controversie sotto i 1.033 euro, dell’esenzione dall’imposta di registro alle sole sentenze del giudice di pace: l’Agenzia delle Entrate rivede la precedente posizione sulla questione e, alla luce di alcune decisioni della Corte di cassazione, amplia l’ambito di applicazione dell’esenzione prevedendo che la dispensa dall’imposta si applichi per tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede i 1.033 euro, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, compresi gli atti giudiziari, soggetti a imposta di registro fissa in quanto relativi al pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.

Questo è il contenuto della circolare n. 30 pubblicata il 29 luglio 2022.

Ambito normativo e giurisprudenza correlata

Il tutto ha inizio dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 secondo cui “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”.

Sul tema è intervenuta la Suprema Corte specificando che la norma ha il fine di alleggerire il carico della giustizia da controversie di valore modesto. Infatti, l’imposta di registro è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo
giudiziario che ha emanato il provvedimento.

Per perseguire tale finalità, è necessario interpretare l’esenzione come se avesse portata di deroga generalizzata all’art. 37 del DPR 131/86, escludendo “dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito”.

Imposta di registro: esenzione per tutte le cause sotto i 1.033 euro

Da qui, pertanto, la scelta operata dall’Agenzia delle Entrate di ritenere applicabile quanto disposto dall’articolo 46 suddetto a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia. Il riferimento è alla risoluzione n. 97 del 2014, con la quale era stato stabilito che l’esenzione per valore fosse applicale non solo agli atti e provvedimenti relativi al giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace, ma anche a quelli emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di pace medesimo.

Non solo. Viene aggiunto – nella circolare 30/E/2022 – che il beneficio va allargato agli atti giudiziari, individuati dalla nota II all’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986, per i quali trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa in applicazione del principio di alternatività IVA-registro (nella parte in cui si dispone il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad imposta sul valore aggiunto). Per tali atti – dunque – non è dovuta neanche l’imposta in misura fissa.

Quando è dovuta l'imposta di registro

Rimane, invece, dovuta l’imposta in parola quando si tratta di disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell’atto dell’autorità giudiziaria interessato dall’agevolazione in esame. Infatti, la disposizione di favore riguarda esclusivamente “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi…”.

Cause pendenti

Come comportarsi nelle cause in essere? L’Agenzia informa le strutture coinvolte di adeguarsi ai suddetti principi e, se non emergono altre questioni, abbandonare la controversia. Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, sarà necessario motivare la posizione presa ai fini delle spese di giudizio al fine di ottenere la compensazione.

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