CCNL Attività ferroviarie: nuovi minimi e altre novità

Pubblicato il 06 giugno 2025

Novità in arrivo per i dipendenti di aziende di attività ferroviaria.

AGENS, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, FAST CONFSAL, ORSA FERROVIE, ANCP, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP hanno infatti siglato il 22 maggio 2025 l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Attività ferroviarie, scaduto il 31 dicembre 2023, valido fino al 31 dicembre 2026.

Parecchie le novità, dunque: vediamone alcune partendo dal fronte economico.

Minimi conglobati

Per la consultazione dei minimi conglobati in vigore da giugno 2025, si veda "RInnovi CCNL".

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 22 maggio 2025 è corrisposta con la retribuzione di agosto 2025 una somma una tantum a copertura del periodo 1º gennaio 2024-31 maggio 2025, secondo i seguenti importi:

Livello Importo
Q1 € 1.341,09
Q2 € 1.178,29
A € 1.139,53
B1 € 1.085,27
B2 € 1.038,76
B3 € 1.023,26
C1 € 1.000,00
C2 € 984,50
D1 € 968,99
D2 € 937,98
D3 € 922,48
E1 € 906,98
E2 € 868,22
E3 € 852,71
F1 € 790,70
F2 € 775,19

Come in precedenza, l'una tantum non ha riflessi su nessun istituto contrattuale o legale ed è erogata in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Periodo di prova

Cambia il riferimento del periodo di prova, espresso ora in giorni di calendario e non più in mesi come nella precedente stesura: ecco i nuovi termini distinti per ciascun livello.

Livello Giorni
Q, A 180
B, C 90
D, E, F 60

Contratti a termine

Proroga

In attuazione di quanto disposto dal Decreto lavoro, le Parti individuano le seguenti causali che consentono la proroga dei contratti a termine oltre i 12 mesi:

Percentuali di utilizzo 

Cambiano le percentuali di utilizzo dei contratti a tempo determinato, di quelli in somministrazione a tempo determinato e del lavoro part time.

Tali modalità del rapporto di lavoro sono ora attivabili:

Congedo parentale

Sulla scia di quanto già recepito dai CCNL rinnovati negli ultimi mesi, viene modificato l'articolo 33: i congedi parentali concorrono ora al calcolo della 14ª mensilità, requisito riconosciuto fino ad ora solo alla tredicesima mensilità.

Vai all'Ipotesi di Accordo

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