Il 28 luglio 2025 è stato siglato l'accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti di Centri elaborazione dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e STP. Parti stipulanti: Assoced, Lait con l'assistenza della Confterziario e Ugl terziario federazione nazionale con l'assistenza della Ugl. L'accordo ha vigore dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2028 (Vai al testo dell'accordo).
Definiti i nuovi importi della paga base conglobata consultabili nella "Banca dati".
L'indennità di funzione quadri per 14 mensilità viene così stabilita:
Quadri di direzione:
Quadri
A copertura del periodo 1° aprile 2025-31 agosto 2025, a tutti i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accordo 28 luglio 2025, sarà corrisposto, con la retribuzione di settembre, un importo forfettario una tantum pari a:
L'istututo è stato abrogato.
Il ticket restaurant viene elevato ad € 8,00 giornalieri, da riconoscersi anche in caso di smart working.
Dal 1° settembre 2025 la quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'EBCE viene elevata ad € 15,00 mensili per 12 mensilità, di cui € 11,00 a carico dei datori di lavoro ed € 4,00 a carico dei lavoratori.
L'importo dell'Edr, che deve versare il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità, è elevato ad € 30,00 a partire dal mese successivo alla stipula dell'accordo 28 luglio 2025.
Dal 1° ottobre 2025 il contributo annuale al fondo EASI è elevato ad € 234,00 (di cui € 17,00 a carico del datore di lavoro ed € 2,50 a carico del lavoratore).
Elevato ad € 40,00 l'edr che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore se omette il versamento.
Dall'anno 2025 le imprese attribuiranno ai dipendenti "flexible benefits" del seguente valore:
Nel periodo di vigenza del rinnovo 28 luglio 2025 (1° settembre 2025 - 31 agosto 2028) il datore di lavoro dovrà garantire ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato con almeno 6 mesi di anzianità di servizio presso la stessa azienda, una formazione di profilo obbligatoria per un monte ore complessivo di 24 ore nel triennio. Sono esclusi dalla disciplina i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Ai lavoratori assunti nel corso della vigenza contrattuale (1° settembre 2025 - 31 agosto 2028) con almeno 6 mesi di anzianità, la formazione dovrà essere garantita in misura proporzionale al periodo residuo di vigenza del contratto, secondo le seguenti casistiche:
Viene eliminata la disposizione inerente la decorrenza del preavviso dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese in caso di licenziamento e viene disposto che i termini devono essere intesi in giorni di calendario anche in caso di licenziamento.
In riferimento alla tabella del preavviso in caso di dimissioni, le Parti evidenziano che per mero errore di trascrizione è stata riportata una numerazione non corrispondente agli effettivi livelli.
Viene abrogata la disposizione che prevedeva il riconoscimento di ulteriori ore di permesso in misura pari al 50% decorsi 2 anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dall'assunzione.
Le Parti danno atto che per il personale già in forza al 31 dicembre 2018 presso aziende con più di 15 dipendenti, il numero delle ore annuali di permessi rimarrà pari a 104 ore complessive (32 ore + 72 ore) di cui 32 ore in sostituzione delle 4 festività abolite e 72 ore a titolo di riduzione annua dell'orario di lavoro.
Tra le cause giustificatrici dell'adozione del provvedimento della multa viene inserito il "rifiuto non motivato di partecipare ai corsi di formazione di profilo obbligatori previsti dal Ccnl".
Con il rinnovo vengono apportate modifiche anche ad alcune tipologie contrattuali.
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