Cda risponde della bancarotta solo per illeciti conosciuti o conoscibili

Pubblicato il 04 aprile 2018

Membri del Consiglio di amministrazione responsabili se il dissesto era prevedibile

I membri del consiglio di amministrazione di una società di capitali possono essere ritenuti responsabili, sotto il profilo soggettivo, del delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose protrattesi nel tempo, quando il dissesto della società, come effetto di tali condotte illecite, divenga astrattamente prevedibile.

Questo in caso di fallimento derivato anche dalle citate operazioni dolose, in danno di soggetto diverso da una pubblica amministrazione ovvero di un ente pubblico, determinanti, nel breve periodo, un arricchimento del patrimonio sociale.

Quando è possibile il concorso nella bancarotta per distrazione?

Inoltre, per affermare il concorso dei medesimi nella commissione del delitto di bancarotta per distrazione del patrimonio, commesso dal presidente del Cda, per inadempimento di costoro all’obbligo di impedire le distrazioni derivante dalla appartenenza al consiglio di amministrazione senza essere destinatari di deleghe gestorie, è necessaria la prova:

oppure,

Conoscenza o conoscibilità obbliga ad impedire l’evento

Solo la prova della conoscenza del fatto illecito, ovvero della concreta conoscibilità dello stesso anche mediante l’attivazione dei poteri informativi di cui all’articolo 2381, ultimo comma, del Codice civile, in presenza di segnali specifici di distrazione, comporta l’obbligo giuridico degli amministratori privi di deleghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi dell’evento illecito.

La volontaria mancata attivazione di tali soggetti in presenta di queste circostanze determina, in conclusione, l’affermazione della loro penale responsabilità in quanto la relativa omissione ha contribuito a cagionare l’evento dannoso.

Sono questi i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, Prima sezione penale, nel testo della sentenza n. 14783 depositata il 3 aprile 2018.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy