CdL, dichiarazione di formazione continua obbligatoria

Pubblicato il 26 gennaio 2021

Il Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria (FCO) prevede l’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze generali e specifiche relative alla professione di Consulente del Lavoro.

Ciascun iscritto ha l’obbligo di sviluppare le proprie competenze mediante la partecipazione a corsi, seminari, convegni o eventi formativi riconosciuti e accreditati.

Attraverso la piattaforma e-learning il professionista dovrà appurare la propria regolarità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per il biennio 2019 -2020.

Nel caso in cui i crediti maturati siano minori rispetto a quelli previsti nello scorso biennio (32 crediti, di cui 3 in materie deontologiche), l’iscritto è tenuto a presentare entro e non oltre il 28 febbraio 2021, al Consiglio Provinciale di appartenenza, una dichiarazione attestante la formazione svolta.

Nei casi di malattia, infortunio, maternità ovvero raggiungimento del 70° anno di età è possibile riproporzionare i crediti con apposita istanza allegandola alla suddetta dichiarazione.

Il Consulente che intenderà recuperare nel biennio successivo i crediti mancanti dovrà presentare entro lo stesso termine apposita istanza.

Si rammenta che, la dichiarazione della formazione svolta, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ad integrazione del biennio scorso dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021.

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