Acquisizione dei tabulati telefonici ai fini di indagine. Nuovo DL

Pubblicato il 30 settembre 2021

Nel corso del Consiglio dei ministri di ieri, 29 settembre 2021, è stato approvato il testo di un Decreto legge che, oltre a disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, contiene misure urgenti in materia di giustizia.

Le novità riguardano la disciplina per l’acquisizione dei tabulati telefonici per fini di indagine penale.

Si prevede, in particolare, che, solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, è possibile acquisire, presso il fornitore, i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell’accertamento del reato.

L’intervento – si legge nel testo del comunicato stampa del CdM - si pone in linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 marzo 2021.

Nel dettaglio, si interviene attraverso alcune modifiche all’art. 132 del Decreto legislativo n. 196/2003 nonché con una disposizione transitoria in materia di modifiche alla disciplina dell’acquisizione dei dati per fini di indagine penale.

Dati traffico telefonico: necessario decreto motivato del giudice sulla richiesta del Pm

Si prevede, così, che l’acquisizione dei dati presso il fornitore avvenga con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

Questo, entro il termine di conservazione imposto dalla legge, in presenza di sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.

Se ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Pm potrà disporre l’acquisizione dei dati con decreto motivato che va comunicato immediatamente, e comunque non oltre 48 ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria, il quale dovrà decidere, sulla convalida, entro le 48 ore successive con decreto motivato.

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