Contratti di solidarietà difensiva di tipo “B”

Pubblicato il 21 gennaio 2016

I contratti di solidarietà difensiva di tipo “B”, potranno essere ancora stipulati entro il 30 giugno 2016 poiché sono abrogati dal giorno successivo e cioè a far data dall’1 luglio 2016, così come si evince dal Testo Unico degli Ammortizzatori Sociali che, da quest’ultima data, abroga l'articolo 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.

Tuttavia, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota prot. n. 524 dell’11 gennaio 2016, tutti i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015, e quindi anche quelli stipulati nel 2016 (fino al 30 giugno 2016), saranno applicabili comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.

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