Cellulare aziendale Abuso

Pubblicato il 23 agosto 2016

L'art. 5, Legge n. 604/1966, attribuisce inderogabilmente al datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova per derogare alla norma citata, criterio il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare (per vicinanza, appunto, alla fonte di prova) fatti idonei ad inficiare la portata di quelli ex adverso dimostrati.

E’ questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 17108 del 16 agosto 2016, a proposito di un licenziamento intimato, per abuso del cellulare aziendale, ad un informatore medico-scientifico a cui erano state contestate chiamate per ragioni non di servizio ma personali.

Infatti, nel caso di specie, la società si era limitata ad indicare nella lettera di contestazione un certo numero di telefonate e numeri parzialmente criptati, allegandone, ma non provandone, la natura meramente privata ed addossando al lavoratore l’onere della prova di dimostrare l’identità dei destinatari ed il carattere lavorativo o meramente personale dei colloqui intercorsi.

Così facendo era stata invertita l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, che è attribuito inderogabilmente al datore di lavoro.

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