Certificato antipedofilia: attestazioni ad hoc senza acquisizione del consenso

Pubblicato il 30 luglio 2014 Il Ministero della Giustizia, con circolare del 24 luglio 2014, ha comunicato di aver apportate le dovute modifiche tecniche al proprio Sistema per cui, adesso, è in grado di rilasciare un certificato denominato “Certificato penale del casellario giudiziale (art. 25-bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)” contenente le iscrizioni relative a condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Per quanto concerne le sanzioni interdittive, spiega la circolare, queste saranno menzionate nel certificato solo finché dureranno gli effetti delle stesse.

Stante quanto sopra, non sarà più necessaria l'acquisizione del consenso dell'interessato da parte del datore di lavoro.
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