Cessazione attività commerciale, indennizzo strutturale

Pubblicato il 27 maggio 2019

I commercianti obbligati a chiudere la propria attività commerciale in anticipo rispetto al raggiungimento dell’età pensionistica (67 anni), a decorrere dal 1° febbraio 2019, possono chiedere all’INPS il riconoscimento di un importo pari a 513 euro, che corrisponde al trattamento minimo per l’anno 2019.

A darne notizia è l’Istituto Previdenzale, con la circolare n. 77/2019, fornendo le indicazioni per la spettanza del beneficio, i requisiti di accesso, nonché le modalità con cui deve essere presentata la domanda. L’Istituto Previdenziale recepisce così le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che ha previsto la reintroduzione strutturale del beneficio.

Cessazione attività commerciale, beneficiari

Possono accedere all’indennizzo i soggetti che esercitano le seguenti attività:

Cessazione attività commerciale, requisiti e condizioni

L’agevolazione economica spetta ai soggetti che:

Cessazione attività commerciale, aliquota aggiuntiva

Per finanziare l’erogazione dell’indennizzo in trattazione, l’INPS ha previsto l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09%, di cui:

Cessazione attività commerciale, presentazione domanda

Per accedere all’indennizzo l’interessato è tenuto a presentare apposita domanda, da inviare telematicamente all’INPS, previo possesso di credenziali Pin INPS, Spid o Cns. È possibile inoltrare la domanda anche tramite:

Si ricorda, infine, che il l’indennizzo è incompatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.

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