Cessazione della locazione e danni da ritardata riconsegna

Pubblicato il 18 novembre 2009
Con sentenza n. 5051 del 2009, la Cassazione, Terza sezione civile, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dal locatore di un immobile che, ottenuta la dichiarazione di cessazione della locazione intercorrente con l'Amministrazione in presenza della necessità di recuperare l'immobile per destinarlo all'attività professionale del figlio, non si era visto riconoscere dai giudici di merito il risarcimento del danno da ritardato rilascio dell'immobile locato.

I giudici di legittimità, dopo aver ribadito come “l'obbligo di risarcire il maggior danno, posto dall'articolo 1591 c.c., a carico del conduttore in mora nella riconsegna della cosa locata, presuppone la specifica prova di una effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli, la cui prova incombe la locatore, tenuto a dimostrare l'esistenza di ben determinate proposte di locazione o di acquisto, e di concreti propositi di utilizzazione”, hanno altresì sottolineato che, nel caso in esame, il giudice del merito doveva tener conto anche “di elementi diversi dalla presenza di proposte di locazione o di acquisto, considerato che l'unico modo per ottenere la maggiore utilità può consistere, in effetti, nell'utilizzazione diretta del bene, da destinare ad attività produttiva propria o dei prossimi congiunti dello stesso locatore”.

Spetterà alla Corte di appello, in diversa composizione, il riesame nel merito della vicenda.
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