Cessione attività Vale prezzo dichiarato

Pubblicato il 07 novembre 2016

Per la cessione di immobili e di aziende - nonché per la costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi - l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile, da parte dell’Ufficio delle Entrate, soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. E ciò, stante l’efficacia retroattiva delle norme di interpretazione autentica ascrivibili all'art. 5 comma D.Lgs. 147/2015, per cui l’effetto presuntivo di cui trattasi non sarebbe più utilmente invocabile per il passato, a beneficio di una diversa impostazione delle regole probatorie ex art. 2967 c.c.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, respingendo le censure dell’Agenzia delle Entrate, in una vicenda relativa alla cessione, da parte di una s.a.s., dell’attività commerciale di bar e tabaccheria e del relativo immobile di esercizio.

Presunzione maggior corrispettivo superata

L’Ufficio erariale aveva tuttavia provveduto a rettificare il reddito di impresa conseguito dalla società e, di riflesso, quello imputato a ciascun socio, con conseguente emissione di avvisi di accertamento. Avvisi oggetto di impugnazione e poi di annullamento da parte della CTR, secondo cui – accogliendo le istanze dei contribuenti – quanto alla cessione di attività resasi necessaria dai dissidi tra soci e dalla grave patologia contratta da uno di essi, gli stessi avevano fornito elementi sufficienti a superare la presunzione che il prezzo di vendita dell’azienda corrispondesse al valore venale di comune commercio.

Per cui, nel caso de quo, in mancanza di altri elementi prospettati dall'Ufficio, rilevava il corrispettivo dichiarato, in quanto il discostamento di esso dal valore stimato dall'Erario (pari al 15%) non andava ad evidenziare un comportamento palesemente antieconomico.

Tesi totalmente condivisa dalla Corte di Cassazione, secondo cui, con sentenza n. 22221 del 3 novembre 2016, la prova nella specie offerta dai contribuente, risulta idonea a disattendere la presunzione rivendicata dall'Ufficio, ritenuta la concludenza probatoria delle circostanze impeditive allegate (gravi dissidi tra soci e grave patologia di uno di essi). 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus giovani, donne e ZES Unica Mezzogiorno: c'è la proroga selettiva

23/02/2026

Cedolino pensione marzo 2026: pagamenti, aumenti, IRPEF e conguagli

23/02/2026

Dazi USA: arriva lo stop della Corte Suprema

23/02/2026

Convenzione Ministero del lavoro-INL: cosa cambia nelle ispezioni

23/02/2026

Artigiani e commercianti forfettari: entro il 28 febbraio lo sconto INPS del 35%

23/02/2026

Decreto Bollette 2026 in Gazzetta: sconti alle famiglie e supporto alle imprese

23/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy