Cessione del bene per pagare debito fiscale. Iva non dovuta

Pubblicato il 12 maggio 2017

Ai sensi della direttiva Iva, il trasferimento di un bene di un soggetto passivo verso lo Stato al fine di estinguere un debito fiscale non rientra nella cessione di beni a titolo oneroso e quindi l’operazione non è soggetta ad Iva.

Questo è quanto disposto dai giudici della Corte di giustizia Ue nella sentenza a conclusione della causa C-36/16 che ha visto contrapporsi il Ministro delle Finanze polacco e la Posnania Investment, società polacca che opera nel settore dell’intermediazione immobiliare.

Questione in discussione: è dovuta l’Iva sulla cessione di un bene allo Stato per pagare un debito fiscale?

Nel caso sottoposto alla Corte di giustizia Ue, la società polacca trasferiva allo Stato un immobile per compensare un debito d’imposta e la stessa presentava domanda al ministero per sapere se detta operazione fosse soggetta ad Iva.

Il Ministero, in risposta, sosteneva che, a seguito del detto trasferimento della proprietà del bene immobile, il comune acquirente beneficiava di tutte le prerogative di un proprietario e, pertanto, il trasferimento di proprietà, attuato per compensare arretrati di imposte, costituiva una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e, pertanto, soggetto all’IVA.

Il caso è stato quindi sottoposto alla Corte Ue.

La soluzione: l’operazione non soggiace ad Iva

La Corte europea sul punto osserva che, ai sensi della direttiva Iva, sono soggette all’Iva le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo.

Tuttavia, nel caso prospettato non si tratta di un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni reciproche: infatti l’obbligo di pagamento in capo al contribuente, quale titolare di un debito d’imposta, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, quale creditore di tale debito, ha natura unilaterale, poiché il pagamento del tributo determina unicamente l’estinzione ex lege del debito, anche se effettuato attraverso la vendita di un bene immobile.

In conclusione, con la sentenza dell’11 maggio 2017 è stato affermato che la dazione in pagamento di un bene, che ha come fine l’estinzione di un debito d’imposta, non può essere considerata un’operazione a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, e non può essere assoggettata all’IVA.

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