Cessione di beni anti Covid-19 con aliquota IVA agevolata. Chiarimenti Assonime

Pubblicato il 22 dicembre 2020

Con la circolare n. 32/2020, Assonime analizza la normativa sulle riduzioni di aliquota IVA per i beni necessari a contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Vista la straordinaria situazione generata dalla pandemina in atto, in deroga alle regole ordinarie, il Decreto Rilancio (art. 124 del Dl n. 34/2020) ha disposto per le cessioni di determinati beni necessari per il contenimento e la gestione di tale situazione, elencati nella stessa disposizione, effettuate entro il 31 dicembre 2020:

Assonime, con il documento in esame, ha analizzato l’ambito applicativo della suddetta normativa di favore; ha indicato i criteri di individuazione dei prodotti oggetto di aliquota Iva agevolata e ha evidenziato alcune problematiche interpretative ancora aperte.

Al riguardo, nell’esporre le proprie considerazioni, Assonime ricorda anche che la recente Direttiva n. 2020/2020 del 7 dicembre 2020, ha consentito agli Stati membri di prevedere l’esenzione dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, per le forniture di vaccini anti-COVID-19 e per i servizi ad essi strettamente connessi.

Assonime: non applicabilità delle sanzioni e cessioni ad aliquota zero

Nella circolare n. 32/2020, si articolano alcune considerazioni che riguardano la non applicazione delle sanzioni e le cessioni ad aliquota zero.

Sul primo punto, Assonime ha osservato come, fin dalla sua prima formulazione, l’articolo 124 del Decreto Rilancio ha lasciato aperti numerosi dubbi applicativi che hanno richiesto un intervento diretto sia da parte dell’Agenzia delle Dogane ( circolare 12/D/2020), che dell’Agenzia delle entrate (circolare 26/E/2020), a cui hanno fatto seguito altri documenti di prassi per chiarire aspetti critici subentrati in un secondo momento.

Data l’incertezza che ancora accompagna la riduzione e/o l’annullamento delle aliquote IVA per la cessione dei beni Covid di cui al suddetto articolo 124, Assonime ritiene che, in caso di comportamenti difformi degli operatori rispetto agli orientamenti indicati dall'Amministrazione finanziaria, questi dovrebbero essere regolarizzati senza applicazione di sanzioni. Sul punto si attende una posizione chiara dell’Agenzia delle Entrate.

Circa la classificazione delle cessioni dei beni anti COVID19, realizzate in base alle operazioni indicate all’art. 124, comma 2 del Decreto Rilancio, Assonime ritiene che non sono vere e proprie operazioni esenti, ma operazioni ad aliquota zero. Ciò consente la detrazione dell’Iva, che proprio nell’ipotesi di operazioni ad aliquota zero può comportare il sorgere di una situazione creditoria importante.

La conseguenza di tale classificazione si evidenzia sopratutto nell’indicazione che gli operatori devono inserire nella fattura elettronica.

Per Assonime, infatti, nella fattura elettronica non è possibile indicare il codice natura N4 (operazioni esenti), ma va, invece, inserito il codice N2 (operazioni non soggette), che in base al nuovo formato Xml è il codice N2.2 (ossia la voce residuale delle operazioni non soggette).

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