Cessione ramo d’azienda: adempimenti dell’Iva ricadono sul cessionario

Pubblicato il 25 agosto 2022

Nella risposta n. 432 del 24 agosto 2022 il Fisco si occupa di identificare il soggetto legittimato a presentare la richiesta di rimborso dell’Iva in ipotesi di cessione d'azienda.

La fattispecie

Una società inglese, non residente in Italia ma ivi identificata, ha acquistato un ramo d'azienda, anche questa stabilita all'estero e identificata in Italia, alla quale l’Amministrazione finanziaria aveva notificato l'accertamento per indebita detrazione Iva in quanto erano state fatturate con addebito dell’imposta alcune cessioni di beni che, invece, non erano imponibili.

La cessionaria, a seguito di definitività del giudizio, ha versato all'Agenzia delle Entrate l'Iva indebitamente detratta; quindi, chiede in quanto dante causa di poter ottenere il rimborso, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 2, DPR n. 633/1972, dell’imposta addebitata per errore dalla cedente nei confronti della cessionaria e da quest'ultima restituita all'erario perché indebitamente detratta.

Cessione d’azienda ed effetti successori

Con risposta n. 432/2022, l’Agenzia fiscale ricorda che in caso di cessione di un ramo d'azienda, che è un'operazione straordinaria, si verifica una situazione di continuità tra i contribuenti coinvolti.

Si richiama, per il caso studiato, l’articolo 16, comma 11, lett. a), L. n. 537/1993, riferito alle sole ipotesi di scissione ma applicabile anche alle operazioni straordinarie, per il quale gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.

Inoltre, in base alla risoluzione n. 195/2007, anche quando l'operazione straordinaria riguarda due soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia, valgono gli stessi obblighi e gli stessi diritti previsti dalla disciplina Iva per operazioni straordinarie fra soggetti residenti.

Adempimenti Iva ricadono sul cessionario

In definitiva, di fronte a cessioni d'azienda o di rami di essa che hanno determinato l'estinzione del dante causa (con chiusura della partita Iva italiana), ricade sul cessionario l’obbligo di assolvere tutti gli adempimenti Iva successivi alla data di cessione.

Tale successione deve intendersi valida anche per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter, comma 2, DPR n. 633/1972.

Quindi, il cessionario può richiedere all'Agenzia il rimborso dell'Iva indebitamente versata entro due anni dalla restituzione dell'imposta stessa al soggetto accertato dal fisco, al quale era stata erroneamente addebitata dalla cedente originaria.

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