Cessioni di strumenti derivati e microimprese

Pubblicato il 09 settembre 2020

L’Agenzia delle Entrate ritorna sul trattamento per la cessione di strumenti finanziari derivati con riferimento alle microimprese, completando quanto sostenuto con precedente orientamento.

Ad aprile 2020 (risposta n. 121) è stato affermato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2 del TUIR, va attribuita rilevanza fiscale ai componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio. Alla deducibilità dei componenti negativi è posto un limite.

Nel momento di realizzo degli strumenti finanziari derivati, si determineranno componenti positivi o negativi che concorreranno alla formazione del reddito di periodo.

Cessione di strumenti derivati. Trattamento per microimprese

Con la nuova risposta n. 323, resa nota l’8 settembre 2020, viene aggiunto che per le micro imprese la rilevazione dei fair value dei derivati è esclusa: ai fini della valutazione, le componenti di segno positivo non sono iscritte mentre assumono importanza le perdite nette maturate in apposito fondo rischi del passivo.

Quindi, ai fini IRES, non si è in presenza di alcun componente di reddito che risulta dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio; il valore fiscale dello strumento non subisce alcuna variazione.

Permane però il fatto che la differenza tra il corrispettivo incassato ed il valore fiscale del derivato (non toccato da alcuna valutazione avente rilevanza fiscale) concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione degli strumenti finanziari (ETC).

Ai fini Irap, l’Agenzia ribadisce quanto affermato in precedenza: data la particolare attività esercitata dalla società (attività di trading su strumenti finanziari derivati), i componenti di reddito derivanti sia dalla valutazione a fine esercizio sia dal realizzo dei derivati rilevano ai fini del tributo regionale (art. 5 del Decreto Irap), in quanto rappresentativi dell’attività caratteristica dell’ente.

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