Cessioni immobiliari. Opzione per il regime Iva esercitata dal debitore

Pubblicato il 11 dicembre 2018

Con la risposta n. 104 del 10 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito circa l’individuazione del soggetto legittimato ad esercitare l’opzione per l’imponibilità IVA delle cessioni immobiliari, in presenza di una procedura di liquidazione del patrimonio relativa al proprietario di tali beni.

Soggetto legittimato all'esercizio dell’opzione per l'imponibilità Iva

Nel caso in esame, una società agricola, non potendo essere ammessa al fallimento, era stata sottoposta alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, poi convertita in liquidazione del patrimonio.

Con lo stesso provvedimento del Tribunale era stato nominato anche un liquidatore, che ha assunto l’amministrazione del patrimonio della società, provvedendo a porre in essere le procedure competitive di liquidazione dello stesso.

L’istante liquidatore – dal momento che nel patrimonio del debitore, erano presenti anche dei beni per i quali era possibile, nell’atto di cessione, esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva, in base all’articolo 10, n. 8-ter, del dpr n. 633/1972, in luogo del regime naturale di esenzione - chiede di conoscere quale sia il soggetto che possa legittimamente esercitare questa facoltà.

In altri termini, domanda all’Amministrazione finanziaria se la suddetta opzione debba essere esercitata dal sovraindebitato oppure dal liquidatore del patrimonio.

Procedura di gestione della crisi equiparata al pignoramento

Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia ricorda che la Legge n. 3/2012, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, ha istituito apposite procedure, volte a gestire le situazioni di crisi che investono i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione degli istituti disciplinati dalla Legge fallimentare, che consistono: nell’accordo di composizione della crisi, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio.

Il decreto del giudice con cui si apre la procedura per gestire la situazione di crisi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 14-quinquies della citata Legge, è equiparato all’atto di pignoramento.

Con il suddetto decreto, il giudice ordina, tra l’altro, lo spossessamento dei beni in favore del liquidatore.

Al riguardo, l’Agenzia osserva però che “se per effetto di tale spossessamento il debitore perde il potere di disposizione e di amministrazione del suo patrimonio, lo stesso, ne conserva la titolarità giuridica e, conseguentemente, la soggettività passiva d’imposta, finché non si perfeziona la cessione dei singoli beni a favore di soggetti terzi”.

D’altra parte, la Legge n. 3 del 2012 non riconosce espressamente in capo al liquidatore una soggettività, anche fiscale, diversa e alternativa a quella del sovraindebitato o, comunque, non gli attribuisce una rappresentanza fiscale dello stesso.

Pertanto, conclude la risposta n. 104/2018, l'opzione per l'imponibilità deve riconoscersi nel sovraindebitato, ritenendosi applicabile il principio, proprio delle esecuzioni ordinarie, secondo cui gli adempimenti fiscali restano a carico del debitore esecutato.

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