Cfc Accreditabili in Italia anche le imposte assolte in altri paesi esteri

Pubblicato il 12 agosto 2017

In risposta ad un'istanza di interpello presentato da una società italiana che aveva tassato per trasparenza, in applicazione della disciplina Cfc, il reddito di una propria controllata residente ad Hong Kong, l'Agenzia delle Entrate pubblica la risoluzione n. 112 dell'11 agosto 2017, con la quale esprime il proprio parere sull’ambito di applicazione dell’articolo 167, comma 6, del Tuir. In particolare il chiarimento reso nel documento di prassi è che: in caso di applicazione del regime Cfc, sono accreditabili in Italia non solo le imposte pagate dalla controllata estera nel proprio Stato di residenza, ma anche quelle assolte in altri Paesi.

Il Caso

Nello specifico, la direzione regionale dell’Agenzia si rivolge alla Direzione Centrale per sapere in relazione alle imposte pagate dalle stabili organizzazioni di imprese italiane in Paesi diversi da quello di localizzazione quale disposizioni applicare ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito della Cfc.

La soluzione prospettata dall'istante è che – in analogia a quanto già espresso nella circolare n. 9 del 5 marzo 2015 - le imposte rilevanti ai fini del foreign tax credit sarebbero soltanto quelle pagate dalla Cfc nel proprio Stato di residenza o di localizzazione.

Soluzione dell'Agenzia delle Entrate

Nella risoluzione n. 112/E/2017, l'Agenzia delle Entrate, invece, dopo aver fatto una ricognizione della disciplina delle Cfc e dopo aver specificato che “i redditi della

Cfc sono considerati unitariamente a prescindere dal fatto che siano stati realizzati in più di uno Stato estero” conclude asserendo che: “le imposte estere accreditabili in Italia, in caso di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalla società controllata non residente ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del Tuir, consistano non solo nelle imposte pagate dalla medesima nel proprio Stato di residenza, ma anche in quelle assolte in altri Paesi esteri, nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della Cfc”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy