Cfp riduzione affitti, istanza in autotutela in caso di scarto errato

Pubblicato il 21 gennaio 2022

Con la risposta n. 38 del 20 gennaio 2022, l’Agenza delle Entrate fonisce un chiarimento in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto per diminuzione del canone di locazione, previsto dall'articolo 9-quater del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto Decreto Ristori).

Cfp riduzione canoni d’affitto ex decreto Ristori

La norma stabilisce che per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, sia riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Per il riconoscimento del suddetto contributo, il locatore deve comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Con successivo provvedimento prot. n. 180139/2021 del Direttore dell'Agenzia è stato precisato che il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno rinegoziato l'importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell'anno 2021, riducendolo. Tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori).

Istanza di Cfp scartata dalla procedura automatica

Il caso esaminato nella risposta ad interpello n. 38/E/2022 è quello di un locatore che, per l’anno 2020, ha accettato e registrato la riduzione del canone d’affitto di un appartamento e che ha poi concordato una riduzione del canone annuo anche per il 2021, sempre a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle difficoltà economiche degli inquilini.

Purtroppo, la procedura automatica per l’istanza di ottenimento del Cfp per riduzione del canone di affitto delle abitazioni ex decreto “Ristori”, non riconosce la riduzione, in quanto il sistema propone in automatico un canone iniziale ridotto e non quello originario di 9.000 euro.

Sì al Cfp con istanza volta alla revisione in autotutela

L’Agenzia ritiene che il locatore, rientrando nei parametri stabiliti dalla norma che prevede l’erogazione del contributo per i locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto l'importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell'anno 2021, e avendo rispettato anche il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo, in quanto il contratto "iniziale" era ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, considerando l'importo della rinegoziazione in diminuzione rispetto al canone iniziale pattuito, possa senz’altro ottenere il beneficio presentando all'Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto, sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.

L'istanza dovrà essere trasmessa via Pec alla Dp competente per il domicilio fiscale, firmata digitalmente e contenente tutti i dati, allegando anche la documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione. Il modello, inoltre, dovrà essere accompagnato da una nota in cui sono spiegati i motivi dell’errore.

In ogni caso è possibile presentare all’Agenzia l'istanza debitamente sottoscritta anche in forma cartacea, tramite raccomandata a/r.

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