In ipotesi di mediazione demandata ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, il giudice può invitare formalmente ed esplicitamente una delle parti ad avviare la mediazione, in quanto detta facoltà rientra nel suo potere discrezionale, non essendo impedita da alcuna disposizione di legge.
Ebbene, nel caso in esame, l’autorità giudicante ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale – espletando una essenziale funzione di chiarezza nella distribuzione degli obblighi fra le parti e delle conseguenze del loro mancato adempimento – onerando dell’invio della mediazione la parte opposta, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fideiussione bancaria. Stante la mancata attivazione della parte onerata, deve dirsi pertanto corretta la decisione del Tribunale, di dichiarare improcedibile la domanda sostanziale avanzata dalla convenuta opposta, confermando dunque la revoca del decreto ingiuntivo.
E' quanto si legge nella sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione prima civile, depositata il 29 giugno 2017.
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