Chi non ha usufruito dello sconto del 30% sulle multe ha diritto al rimborso

Pubblicato il 26 novembre 2013 Con circolare n. 300/a/8799/13/101/20/21/1 del 22 novembre 2013, il ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni in ordine alla previsione introdotta con la legge di conversione del Decreto legge n. 69/2013 relativa alla riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria qualora il pagamento della multa venga effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.

Il dicastero ha, in particolare, spiegato che il contravventore, qualora abbia subito provveduto al pagamento della multa ma non abbia usufruito dello sconto del 30%, ha la possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso rivolgendosi all'organo che ha elevato la sanzione; sarà quest'ultimo a fornire ragguagli operativi sulle modalità del relativo rimborso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Patente a crediti: Commissioni Inl-Inail per il recupero punti

10/03/2026

Bonus facciate: è truffa lo sconto in fattura per lavori mai avviati

10/03/2026

Capital Tax svizzera non detraibile dall’imposta CFC

10/03/2026

Regime forfetario salvo se i compensi percepiti per errore vengono restituiti

09/03/2026

PEC degli amministratori: no all'imposta di bollo

09/03/2026

Accordi per l’innovazione: pronta la graduatoria delle domande presentate nel 2026

09/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy