Chi urta il ciclista perde la patente

Pubblicato il 17 settembre 2008
Il Tar della regione Veneto, con sentenza n. 2568 del 21 agosto 2008, ha rigettato il ricorso di un automobilista contro una determinazione della motorizzazione con la quale era stato invitato alla revisione della propria patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica e tecnica. L'ordine della motorizzazione conseguiva ad un verbale con cui la polizia stradale aveva rilevato che l'automobilista, senza accorgersene, aveva contribuito alla caduta di un ciclista. I giudici amministrativi hanno precisato che, ai sensi dal Codice della Strada, è possibile sottoporre a visita medica o esame di idoneità i titolari di licenza di guida qualora, come nel caso esaminato, sorgano ragionevoli dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o di idoneità per la licenza di guida.
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