Chiarimenti del Lavoro sulla tolleranza temporale per gli autotrasportatori

Pubblicato il 18 ottobre 2011 Con la nota protocollo n. 2794/2011, il ministero del Lavoro offre alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina dei periodi di guida e riposo degli autotrasportatori, a seguito di alcune note di orientamento che recentemente sono giunte dalla Commissione europea.

Con l’orientamento n. 4 Ue, infatti, è stata concessa una certa tolleranza temporale a favore del conducente nel calcolare i periodi di guida nei casi di frequenti soste o di ripetute operazioni di carico e scarico per quei veicoli dotati di dispositivo digitale, in quanto tali apparecchi registrano i dati con maggiore accuratezza e precisione rispetto a quelli analogici.

Il Dicastero, con una precedente nota (la n. 2140/2011), aveva spiegato che la tolleranza poteva essere applicata solo durante il periodo transitorio, che vedeva la coesistenza dei tachigrafi analogici con quelli digitali, e cioè fino alla data del 1° ottobre 2011.

Con la nuova nota 2794/2011, invece, si precisa che la tolleranza continuerà ad applicarsi anche dopo la data indicata ma solo “nel caso di veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale di vecchia concezione che, come è evidente, possono liberamente circolare atteso che i tachigrafi digitali di nuova concezione, obbligatori per i veicoli immatricolati a partire dal 1° ottobre 2011, calcolano automaticamente la tolleranza”.
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