Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime di detassazione del TFS

Pubblicato il 22 novembre 2024

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 225 del 21 novembre 2024, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 riguardante l’applicazione del regime di parziale detassazione del trattamento di fine servizio (TFS).

Il quesito

L’Ente istante ha richiesto chiarimenti sul regime di parziale detassazione introdotto dall’articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4. In particolare, i dubbi  sollevati dall’Istante riguardano:

Disposizioni normative

L’articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede che l’aliquota dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinata ai sensi dell’articolo 19 comma 2-bis del TUIR, sull’indennità di fine servizio, venga ridotta in misura crescente da 1,5 a 7,5 punti percentuali, in funzione  del tempo trascorso tra la cessazione dal servizio prestato e l’erogazione della prestazione (se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data). Tuttavia, il beneficio si applica esclusivamente all’imponibile dell’indennità di fine servizio fino a 50.000 euro. Oltre tale limite, si applica l’aliquota piena,  indipendentemente dall’importo complessivo del TFS erogato.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia ha confermato che:

Con riferimento al secondo quesito invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la parziale detassazione si applica esclusivamente al trattamento di fine servizio (TFS) e non al trattamento di fine rapporto (TFR). La norma, infatti, è espressamente riferita al TFS, senza alcuna riferimento al TFR.

L’Agenzia ha inoltre sottolineato che le disposizioni agevolative di carattere fiscale devono essere interpretate in modo rigoroso e non consentono estensioni al di fuori dell’ambito previsto dalla norma.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy