Chiarimenti Inps sulla cig per le cooperative portuali

Pubblicato il 24 novembre 2012 In risposta alla richiesta di derogare alla disciplina generale delle cooperative, in particolare per i portuali, per consentire l'accesso alla mobilità indennizzata, a seguito di pagamento della contribuzione dovuta, l'Inps, con il messaggio n. 19155/2012, chiarisce che le cooperative che rientrano nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970 non sono soggette alle assicurazioni per la cassa integrazione guadagni straordinaria e per la mobilità. Questo riguarda anche le cooperative portuali.

Dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2012, entrerà in vigore l'obbligo contributivo per la cigs, pari allo 0,90%, per la copertura riservata alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.
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