Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità
Pubblicato il 04 febbraio 2026
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Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e che svolge lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia.
Questo ai sensi dell’allegato 2 sezione A regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera.
Rimane irrilevante, in tale contesto, il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa.
Indennità di maternità per i lavoratori frontalieri: sentenza della Cassazione
Con l'ordinanza n. 2204 del 2 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di affrontare un caso riguardante una lavoratrice frontaliera, residente in Italia e impiegata in Svizzera.
La Corte ha esaminato la sua richiesta di indennità di maternità, pur non avendo versato contributi per la maternità in Italia, alla luce del Regolamento n. 883/2004 dell’Unione Europea, che coordina i sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri.
Il contesto del caso
La lavoratrice, pur risiedendo in Italia, aveva lavorato esclusivamente in Svizzera.
Al momento della sua richiesta di indennità di maternità, era disoccupata, in quanto il suo contratto in Svizzera era terminato.
La Corte d’Appello di Torino aveva accolto la sua domanda, stabilendo che la lavoratrice dovesse ricevere l’indennità di maternità alle stesse condizioni di una lavoratrice che avesse lavorato in Italia.
La Corte d’Appello si era basata sul Regolamento n. 883/2004, che consente la totalizzazione dei periodi di lavoro maturati in diversi Stati membri, per determinare il diritto alle prestazioni.
La posizione dell'INPS
L’INPS, opponendosi alla decisione della Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Suprema Corte.
Secondo l'Istituto previdenziale, la lavoratrice non avrebbe avuto diritto all'indennità di maternità, poiché non aveva mai versato contributi in Italia per la maternità.
L'INPS sosteneva che, secondo la normativa italiana, per ricevere l’indennità di maternità, fosse necessario aver maturato i requisiti previsti dalla legislazione italiana, incluso il versamento dei contributi previdenziali.
Di conseguenza, l’INPS riteneva che la lavoratrice non fosse legittimata a ricevere la prestazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d’Appello di Torino.
Gli Ermellini hanno ribadito che il Regolamento n. 883/2004, che regola la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, consente la "totalizzazione" dei periodi di lavoro maturati nei vari Stati membri per il calcolo delle prestazioni, come nel caso dell'indennità di maternità.
La Corte ha inoltre sottolineato che, pur non avendo lavorato in Italia, la lavoratrice aveva diritto all'indennità in quanto risiedeva in Italia e aveva già beneficiato dell'indennità di disoccupazione italiana.
Il regolamento europeo 883/2004 e la figura del lavoratore frontaliere
Un aspetto centrale della decisione riguarda il principio della "totalizzazione" dei periodi di contribuzione.
Il Regolamento n. 883/2004, in proposito, prevede che i periodi di lavoro in diversi Stati membri siano cumulabili ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali. L'articolo 6 del Regolamento, in particolare, stabilisce che i periodi di assicurazione e occupazione in uno Stato membro devono essere presi in considerazione da un altro Stato membro come se fossero stati maturati sotto la sua legislazione.
Pertanto, anche se la lavoratrice non aveva versato contributi in Italia per la maternità, il periodo di lavoro in Svizzera era da riconoscere ai fini del calcolo delle prestazioni.
Inoltre, la Corte ha ribadito che il Regolamento n. 883/2004 tutela i lavoratori frontalieri, ossia coloro che risiedono in uno Stato e lavorano in un altro.
L'articolo 11 del Regolamento prevede che una persona che riceve un’indennità di disoccupazione dal paese di residenza è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se ha lavorato esclusivamente in un altro paese.
Il principio di diritto
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte al termine della propria disamina:
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