Chiarimenti Inps sulla cig per le cooperative portuali

Pubblicato il 24 novembre 2012 In risposta alla richiesta di derogare alla disciplina generale delle cooperative, in particolare per i portuali, per consentire l'accesso alla mobilità indennizzata, a seguito di pagamento della contribuzione dovuta, l'Inps, con il messaggio n. 19155/2012, chiarisce che le cooperative che rientrano nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970 non sono soggette alle assicurazioni per la cassa integrazione guadagni straordinaria e per la mobilità. Questo riguarda anche le cooperative portuali.

Dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2012, entrerà in vigore l'obbligo contributivo per la cigs, pari allo 0,90%, per la copertura riservata alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

RC auto: al via le novità su esoneri, uso stagionale e veicoli storici

12/05/2026

Decreto Lavoro 2026, salario giusto per i bonus contributivi: prime criticità

12/05/2026

Geometra dipendente: ordinari mezzi di prova contro l’iscrizione alla Cassa

12/05/2026

Modello RAP e distribuzione dell’utile societario: invio e regole

12/05/2026

Cassazione: confine tra credito inesistente e non spettante

12/05/2026

Nuovi limiti per il regime premiale ISA 2026

12/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy