Chiarimenti Inps sull’una tantum per cessato lavoro dei co.co.co.

Pubblicato il 27 ottobre 2010

Nel messaggio n. 26236 del 2010, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla modalità di computo del periodo di riferimento utile ai fini dell’ottenimento dell’una tantum spettante ai co.co.co. per cessato lavoro. Inoltre, vengono offerte spiegazioni anche circa la valutabilità, ai fini della stessa prestazione una tantum, della contribuzione figurativa derivante da periodi per i quali è stata corrisposta l'indennità di maternità.

Si ricorda che si tratta di una speciale indennità una tantum, sperimentale per i collaboratori coordinati e continuativi, che è stata introdotta dal Decreto legge n. 185/2008 ed è stata, poi, prorogata dalla Legge n. 191/2009 anche per gli anni 2009-2011. Essendo una misura speciale a sostegno del reddito della suddetta categoria di lavoratori, questi ultimi devono risultare iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps e devono essere in possesso di alcuni requisiti e condizioni previsti dalla normativa.

Riguardo al concetto di anno di riferimento, l’Inps precisa che ai fini della verifica del requisito contributivo per il diritto all'una tantum, va considerato l'anno durante il quale è cessato il rapporto di collaborazione o di lavoro a progetto. Cioè, l’anno solare. Dunque, se il collaboratore a progetto ha effettuato nell’anno solare di riferimento (esempio 2010), il richiesto accredito contributivo presso la gestione separata, avrà diritto all’una tantum senza possibilità di risalire a periodi pregressi (cioè ai 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro).

Inoltre, specifica l’Ente previdenziale che ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per il diritto all'indennità una tantum – analogamente a quanto avviene per il riconoscimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione - si può considerare utile l'eventuale contribuzione figurativa derivante da periodi per i quali sia stata corrisposta l'indennità di maternità. Si ribadisce la perfetta analogia di trattamento tra le prestazioni a favore dei lavoratori subordinati e quelli parasubordianti.

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