Chiarimenti sui certificati penali per chi lavora a contatto con i minori

Pubblicato il 07 aprile 2014 Il Ministero della Giustizia, con 2 note del 3 aprile 2014 (nota di chiarimento sulla portata applicativa dell'art.2  del D.Lgs n. 39/2014 e nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale) e facendo seguito alla circolare emanata nella medesima data, ha fornito ulteriori chiarimenti (consulta anche l’articolo di Edicola: “Lavoro a contatto con minori, certificato penale per i contratti dal 7 aprile”) .

Innanzitutto è stato specificato che l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziario per l’impiego di persone che abbiano contatti diretti e regolari con minori, sorge soltanto quando il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro.

Al contrario, l’obbligo non sorge:

- nel caso in cui ci si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro;

- per enti e associazioni di volontariato che intendano avvalersi dell’opera di volontari.

Inoltre, è stato chiarito che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta, tuttavia, fatta la richiesta di certificato al Casellario:

- il datore di lavoro organo della PA o gestore di pubblico servizio, può procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto acquisendo una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

- il datore di lavoro privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, può procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico cui spetta accertare la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.
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