Chiarimenti sulla Gestione separata INPS/INARCASSA

Pubblicato il 13 aprile 2015 Con la circolare n. 72 del 10 aprile 2015, l’INPS ha fornito chiarimenti per la corretta individuazione dell’ente competente in materia di previdenza, per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere o architetto.

Chiarisce l’Istituto che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, c. 1 del TUIR, sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.

Tuttavia, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, l’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all’Ente previdenziale di categoria.

La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale determina difficoltà, per alcune figure professionali, nell’individuazione dell’Ente previdenziale di riferimento e per questo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’INPS ha riportato una tabella nella quale ha individuato le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.

Chiarisce, infine, la circolare che, per entrambe le forme assicurative, vale la “regola dell’esclusività”, nel senso che per la stessa attività l’iscrizione all’INARCASSA esclude l’iscrizione alla Gestione Separata INPS e viceversa.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy