Chiarimenti sulla “rivalsa”del 4 per cento

Pubblicato il 08 maggio 2012 L'Inps, con messaggio n. 7751 del 7 maggio 2012, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della maggiorazione del 4 per cento (rivalsa) di cui alla Legge n. 662 del 1996.

L'Istituto precisa che l'addebito di una “rivalsa” dei compensi lordi del contributo Inps ai committenti è titolo e non obbligo; pertanto i soggetti che per professione abituale svolgono attività di lavoro autonomo, anche in forma associata, hanno diritto ad applicare la rivalsa, ma rimangono unici soggetti tenuti al versamento della propria contribuzione alla Gestione separata indipendentemente che il cliente paghi o meno la maggiorazione del 4 per cento.

Non ci sono distinzioni sulla Cassa previdenziale di iscrizione, quindi la rivalsa del 4 per cento riguarda sia gli iscritti alla Gestione separata o ad altra Cassa professionale autonoma, sia i titolari di trattamento pensionistico, e si calcola sui compensi lordi senza il limite di un massimale. La maggiorazione addebitata in fattura ed acquisita a titolo definitivo è assoggettata al prelievo alla fonte e concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto.
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