Chioschi, decide il comune

Pubblicato il 23 agosto 2008
Secondo il Tar della Puglia (sentenza n. 1363 dell'8 maggio 2008), la soprintendenza può solo giudicare sulla legittimità degli atti comunali, evidenziando specifici vizi dell'autorizzazione dell'ente, mentre non può procedere all'annullamento del nullaosta paesaggistico, di competenza del Comune, per motivi di merito. Nel caso esaminato, la soprintendenza aveva formulato un giudizio di merito sulla non compatibilità, allo stato dei luoghi, della costruzione di un chiosco-ristorante a Castrignano del Capo, per il quale, tuttavia, era stata concessa autorizzazione comunale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno sociale cittadini extra UE: solo con permesso di soggiorno di lungo periodo

06/03/2026

Recupero ICI-ENC: aggiornato il modulo REC25 per la dichiarazione

06/03/2026

IVA alberghi: servizi accessori fuori dall’aliquota ridotta

06/03/2026

MUD 2026: nuovo modello aggiornato in GU. Invio entro il 3 luglio

06/03/2026

Rottamazione-quater: pagamenti entro il 9 marzo 2026

06/03/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

06/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy