Chioschi, decide il comune

Pubblicato il 23 agosto 2008
Secondo il Tar della Puglia (sentenza n. 1363 dell'8 maggio 2008), la soprintendenza può solo giudicare sulla legittimità degli atti comunali, evidenziando specifici vizi dell'autorizzazione dell'ente, mentre non può procedere all'annullamento del nullaosta paesaggistico, di competenza del Comune, per motivi di merito. Nel caso esaminato, la soprintendenza aveva formulato un giudizio di merito sulla non compatibilità, allo stato dei luoghi, della costruzione di un chiosco-ristorante a Castrignano del Capo, per il quale, tuttavia, era stata concessa autorizzazione comunale.
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