Pubblicata la risoluzione n. 42/E del 12 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisce i criteri per l’applicazione dell’esenzione IVA alle prestazioni di chirurgia e medicina estetica, alla luce delle novità normative introdotte dall’art. 4-quater del DL n. 145/2023.
Il quadro normativo di riferimento per l’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie, incluso l’ambito della chirurgia e medicina estetica, è disciplinato dall’art. 10, primo comma, n. 18) del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA), il quale si fonda sull’art. 132, par. 1, lett. c) della Direttiva 2006/112/CE. Secondo tale impianto, l’esenzione si applica alle prestazioni rese da professionisti sanitari volte a diagnosticare, curare o riabilitare malattie o problemi di salute.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una ricca giurisprudenza (sentenze C-212/01, C-443/04, C-384/98, C-700/17, e in particolare C-91/12 del 2013), ha ribadito che il criterio determinante per l’esenzione è lo scopo terapeutico della prestazione, escludendo i trattamenti puramente cosmetici dal regime agevolato. Ha inoltre stabilito che tale valutazione non può basarsi sulla sola percezione soggettiva del paziente, ma deve essere fondata su constatazioni mediche oggettive effettuate da personale qualificato.
A livello interno, la normativa è stata rafforzata dall’introduzione dell’art. 4-quater del DL n. 145/2023 (modificato dal DL n. 113/2024), che ha esplicitato l’obbligo di una attestazione medica preventiva per comprovare la finalità terapeutica degli interventi di chirurgia estetica, condizione necessaria per beneficiare dell’esenzione IVA. Per la medicina estetica, la documentazione può essere di diversa natura, purché idonea a dimostrare la finalità curativa.
NOTA BENE: Resta confermata l’esenzione per le prestazioni anestesiologiche, considerate sempre terapeutiche per la loro funzione di salvaguardia delle condizioni vitali.
Secondo la risoluzione, le prestazioni di chirurgia estetica possono beneficiare dell’esenzione IVA solo se hanno una finalità terapeutica, da dimostrare con le seguenti condizioni:
Importante è il chiarimento secondo cui l’attestazione può essere rilasciata da qualsiasi medico, compreso il chirurgo estetico che esegue l’intervento, in assenza di una limitazione legislativa in tal senso.
Per quanto riguarda le prestazioni di medicina estetica – trattamenti estetici non chirurgici – l’esenzione IVA è anch’essa condizionata alla finalità terapeutica, ma la prova può essere fornita con maggiore flessibilità:
Anche in questo caso, la documentazione deve essere antecedente alla prestazione, e deve contenere elementi oggettivi che confermino lo scopo terapeutico dell’intervento.
La risoluzione 42/E precisa che le nuove regole si applicano esclusivamente alle prestazioni rese a partire dal 17 dicembre 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023.
Con riferimento agli interventi effettuati prima di tale data, la risoluzione stabilisce che:
Questa previsione è stata introdotta per garantire certezza giuridica e consolidare i comportamenti fiscali pregressi dei contribuenti, evitando contenziosi retroattivi. Pertanto, le nuove regole si applicano solo alle prestazioni rese dal 17 dicembre 2023 in poi, nel rispetto delle modalità probatorie stabilite per dimostrare la finalità terapeutica.
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