Chiusura del fallimento anche con giudizi pendenti

Pubblicato il 07 giugno 2017

Il Gruppo di Lavoro multidisciplinare “Chiusura Fallimenti e Giudizi Pendenti” del Cndcec ha redatto il documento con titolo “La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell’art. 181 L. Fall. - Riflessioni e suggerimenti operativi”. Ne dà notizia l’informativa Cndcec n. 30 del 6 giugno 2017.

Il documento intende analizzare i risvolti della chiusura anticipata del fallimento in presenza di giudizi ancora pendenti – art. 18, L. Fall. – dopo le modifiche intervenute per effetto del D.L. 27 giugno 2015, n. 83.

La norma citata dispone che, in caso di fallimento di società, la chiusura della procedura di fallimento quando è compiuta la ripartizione dell’attivo e quando la continuazione della procedura non consente di soddisfare neppure in parte i creditori dà luogo alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

In caso di ripartizione dell’attivo, aggiunge la disposizione, la pendenza di giudizi non è di ostacolo alla chiusura del fallimento. Il curatore, pertanto, mantiene la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi del giudizio, fino alla definitiva conclusione della lite.

Quindi la chiusura del fallimento per ripartizione dell’attivo porta il curatore a chiedere la cancellazione della società dal registro imprese, che a sua volta, comporta l’estinzione della società.

Nell’allegato all’informativa n. 30, viene delineato il fatto che ciò vale anche in presenza di giudizi pendenti e che questo costituisce una variante del caso di chiusura in presenza di riparto dell’attivo, e quindi non si tratta di una autonoma fattispecie.

In sostanza, la chiusura del fallimento con giudizi pendenti rappresenta un’ipotesi di chiusura per ripartizione finale dell'attivo, senza deroghe o eccezioni, con il conseguente riespandersi dei diritti dei creditori e dei soci.

Le norme civilistiche prevedono che può residuare il caso in cui i creditori rimangono insoddisfatti anche a seguito dell’estinzione della società e pertanto possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Di fronte alla chiusura del fallimento e conseguente estinzione della società in presenza di giudizi pendenti, il documento afferma che la chiusura del fallimento deve ritenersi definitiva e a riprova di ciò si menziona la norma per la quale anche in presenza di sopravvenienze attive non si origina la riapertura del fallimento di cui all’art. 121 L.F.

 

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