Chiusura verbali con incognita

Pubblicato il 16 settembre 2008 Il decreto legge 112/08, che ha regolato le nuove modalità di adesione ai verbali di constatazione, prevede che il contribuente può manifestare adesione integrale ai risultati dei verbali su imposte sui redditi e Iva che consentono l’emissione di atti di accertamento parziali. In passato l’istituto dell’accertamento parziale era accordato solo quando risultavano elementi certi che consentivano di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato, senza dover verificare la posizione complessiva del contribuente. Successivamente l’accertamento parziale è stato ammesso anche nelle ipotesi di inesistenza di deduzioni, esenzioni e agevolazioni oltre che dalle situazioni derivanti dalla mancata dichiarazione dei redditi provenienti da società di persone o dalle segnalazioni provenienti dalla Guardia di Finanza, p.a. e altri enti pubblici. Di fatto, con tale istituto si voleva assicurare agli uffici la possibilità di effettuare un accertamento “celere” senza dover fare un controllo sulla posizione complessiva del contribuente. Successivamente, la legge 311/2004 ha riconosciuto agli uffici la possibilità di procedere all’emissione di un accertamento parziale anche sulla base di elementi derivanti da accessi, ispezioni e verifiche, cioè derivanti da un’attività istruttoria. Tutto ciò ha aperto alcuni dubbi sulla nuova adesione ai Pvc prevista dal Dl 112/08. Già dopo le modifiche della Finanziaria 2005 è stata superata la labile distinzione tra accertamenti ordinari e parziali, lasciando aperte le incertezze sui verbali generatori di accertamenti parziali e di quelli ordinari. La scelta non potrà essere demandata ai verificatori: la circolare sulla nuova adesione dovrà necessariamente prendere una posizione sul problema. Si auspica un intervento normativo in grado di far chiarezza sull’intero argomento.
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