CIG, differimento termine di trasmissione alla procedura “Nuovo Recupero Crediti”

Pubblicato il 22 ottobre 2018

Con messaggio n. 3880 del 18 ottobre 2018 l’INPS ha comunicato che, per supportare le aziende nell’invio di flussi di variazione necessari alla definizione ed al successivo ricalcolo delle note di rettifica CIG, sono stati prorogati i termini per il passaggio centralizzato delle note di rettifica alla procedura “Nuovo Recupero Crediti”.

Le note di rettifica notificate e scadute saranno trasmesse alla procedura “Nuovo Recupero Crediti” dopo 60 giorni dalla scadenza e, dal 15 novembre 2018, tale termine sarà ricondotto a 30 giorni.

Nuovi codici importo eccedenza CIG

Il messaggio comunica, inoltre, i nuovi codici istituiti per le diverse tipologie di eccedenza CIG:

CIGO con Ticket ante D.Lgs. n.148/2015

Infine, l’INPS ha evidenziato che, con riferimento alle operazioni relative ad eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni CIGO con Ticket rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso.

Di conseguenza, per i conguagli relativi al trattamento di integrazione salariale ordinaria soggetta al contributo addizionale dovrà essere validato l’apposito elemento <CIGOrd/CongCIGOACredito> ricostruito nel DM2013 con il codice “L039”, mentre rileverà l’indicazione del codice causale “G941” nell’elemento CIGOrd/CongCIGOACredito per le autorizzazioni senza contributo addizionale.

Il contributo addizionale, se dovuto, dovrà essere esposto con il codice causale “E500”.

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