CIG e assegno di solidarietà, l’INPS riepiloga le novità

Pubblicato il 09 giugno 2020

Come cambia la cassa integrazione guadagni a seguito dell’introduzione del cd. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020)? È questo il tema affrontato dall’INPS, con una notizia pubblicata il 6 giugno 2020, riassunta brevemente anche mediante apposito comunicato stampa (reso noto sempre alla stessa data).

In attesa che l’Istituto Previdenziale emani le specifiche circolari che regoleranno i vari aspetti dei trattamenti a sostegno del reddito (CIGO e assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale), sono state riepilogate le novità più importanti.

CIG e assegno di solidarietà, durata massima

La prima novità consiste nella possibilità per le aziende di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista dal “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) è, tuttavia, subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.

Per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

Nelle linee guida in corso di adozione per la regolamentazione del “periodo fruito”, specifica l’INPS, è previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare file con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione e conseguente conguaglio contributivo.

CIG e assegno di solidarietà, termini per l’invio delle domande

Altra rilevante innovazione è quella inerente ai termini di trasmissione delle domande.

Il “Decreto Rilancio”, sul punto, introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.

Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, è stata individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” (30 giugno 2020).

Assegno ordinario, concessione dell’ANF

Ulteriori novità riguardano la concessione dell’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari dell’assegno ordinario a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Coronavirus.

Il riconoscimento dell’ANF troverà attuazione con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D.Lgs. 148/15 e dal FIS a seguito della sospensione o riduzione dell’attività per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

CIG in deroga, autorizzazione diretta da parte dell’INPS

Infine, viene previsto che le ulteriori cinque (più quattro) settimane di cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda. I datori di lavoro, che dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime nove esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno 2020, chiedere le ulteriori settimane all’Istituto.

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