CIG in deroga anche per le aziende plurilocalizzate

Pubblicato il 10 aprile 2020

Operativa la CIG in deroga prevista dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) anche per le aziende plurilocalizzate, ossia site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale. Le domande, in particolare, dovranno essere corredate:

Con la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, in special modo riguardo la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso e l’accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.

CIG in deroga, modalità d’invio dell’istanza

L’istanza, unitamente alla summenzionata documentazione, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma “CIGSonline” con la causale “COVID – 19 Deroga”. La modalità telematica prevede due tipi di invio:

Nel primo caso, deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

CIG in deroga, modalità di pagamento

Il trattamento è concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'art. 44, co. 6-ter, del D.Lgs. n. 148/2015. Al tal fine, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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