Cigd per sportivi professionisti. Istruzioni per le domande

Pubblicato il 25 agosto 2020

L’Inps ha reso disponibile l’applicativo per presentare le domande di Cigd con riferimento ai lavoratori sportivi professionisti.

Tale possibilità è stata rivisitata dal Decreto Agosto – DL n. 104/2020 – che ha ritoccato l’art. 22 del decreto “Cura Italia” (n. 18/2020).

Cigd per sportivi professionisti. Presentazione delle domande

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 22 citato dispone: “I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS”.

L’Istituto previdenziale, con messaggio n. 3137 del 21 agosto 2020, rinviando ad una successiva circolare i dettagli della normativa, comunica di aver reso disponibile l’applicativo per la presentazione all’Inps delle domande relative al trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, fornendo le dovute istruzioni.

Il percorso da seguire, accedendo al sito Inps, è: Servizi online - Aziende, consulenti e professionisti - Servizi per aziende e consulenti - CIG e Fondi di solidarietà - opzione “CIG in deroga INPS” (selezionando da “invio domande” “deroga INPS SPORTIVI”).

Occorre inserire la matricola aziendale e il periodo di sospensione. Sono ammesse a fruire di tale misura solo le aziende aventi Codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08.

Per il momento, specifica il messaggio, non è prevista l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate.

Sono i datori di lavoro che dichiareranno all’Inps la retribuzione contrattuale utile per accedere alla Cigd.

La norma precisa che possono essere autorizzate non più di 9 settimane di Cigd per ogni associazione sportiva; solo per gli enti aventi sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono essere autorizzate fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse previste.

Viene aggiunto che qualora siano state già presentate alle Regioni o alle Province autonome le domande di CIG in deroga, non occorre inoltrarle nuovamente all’Inps.

Infine, si afferma che gli effetti del regime decadenziale relativo a tale istanze si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio (21 agosto); fa eccezione quanto previsto dal decreto-legge n. 104/2020, qualora preveda un regime più favorevole.

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