CIGS anche successivamente al provvedimento di ammissione a procedura concorsuale

Pubblicato il 03 marzo 2015 Con circolare n. 4 del 2 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, Legge n. 223/1991, concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

In particolare, relativamente al periodo di fruizione della CIGS, la circolare evidenzia che la prassi adottata è quella di far decorrere il trattamento di cui al citato articolo 3, dalla data in cui interviene il provvedimento formale di ammissione o sottoposizione ad una delle seguenti procedure concorsuali:

- fallimento;

- liquidazione coatta amministrativa;

- amministrazione straordinaria;

- concordato preventivo consistente nella cessione dei beni;

- accordi di ristrutturazione del debito (vedi nota ministeriale n. 4314 del 17/03/2009);

- piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione dell'attività di impresa (vedi nota ministeriale n. 13876 del 26/05/2010).

Tuttavia, conclude la circolare, si ritiene che l’impresa interessata da una procedura concorsuale - con prosecuzione anche parziale dell’attività - possa richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge n. 223/1991, anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione ad una delle menzionate procedure.
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