Cigs doppia per le imprese che si preoccupano di ricollocare i lavoratori in esubero

Pubblicato il 12 giugno 2013 Oggetto della circolare n. 20/2013 del 6 giugno, a firma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è l’”Art. 1 del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge del 3 dicembre 2004, n. 291”.

Tale previsione normativa dispone che nel caso di crisi aziendale che comporti la cessazione dell’intera azienda, di un settore di attività o di uno o più stabilimenti, la cigs “può essere prorogata per un periodo fino a 12 mesi nel caso di programmi che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il ministero del lavoro accerti ne primi 12 mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali”.

Per il Ministero la disposizione richiamata configura una nuova ipotesi di crisi aziendale che, appunto, si realizza nel caso concreto in cui di fronte a constatate situazioni di difficoltà aziendale vengano adottati interventi mirati per i lavoratori che risultino in esubero e soprattutto che questi interventi vengano effettivamente realizzati nell’arco di un biennio.

Lo scopo è quello di tutelare i lavoratori delle imprese in cessazione parziale o totale dell’attività, tramite l’erogazione di un trattamento di integrazione salariale più ampio, che si estende fino a 24 mesi, rispetto ai dodici mesi previsti dalla normativa a regime per favorire la ricollocazione dei lavoratori, oltre al riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 1 della legge n. 223/91.

Dunque, la proroga del trattamento cigs è subordinata all’accertamento che l’impresa abbia effettivamente avviato il piano di gestione degli esuberi.

La circolare, infatti, precisa che le imprese che vogliono avvalersi di questa tutela prolungata devono presentare, in sede di consultazione sindacale, eventualmente d'intesa con gli Enti locali, un piano biennale che preveda in modo puntuale ed esaustivo gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Flash

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy