CIGS La misura

Pubblicato il 12 maggio 2016

L’integrazione salariale in caso di CIGS, indipendentemente dalla causale di intervento, ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.

Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

La circolare n. 9/2016 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ritiene che sia ancora attuale il messaggio INPS n. 11110/2006 sulla base del quale per la retribuzione di riferimento occorre considerare l’effettiva retribuzione persa inclusiva di eventuali superminimi, altre indennità e mensilità aggiuntive.

L’importo dell’integrazione salariale è sottoposto alla trattenuta del 5,84% e non può superare l’importo dei massimali che per l’anno 2016 sono fissati in:

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