CIGS: le domande nel periodo transitorio

Pubblicato il 28 dicembre 2015

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 14948 del 21 dicembre 2015, ha fornito chiarimenti in merito alle domande concernenti il primo anno dei trattamenti CIGS, presentate nel periodo transitorio che va dal 24 settembre 2015 al 31 ottobre 2015.

In pratica per il Ministero, per le istanze presentate nel suddetto arco temporale – quando le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedimentali di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 148/2015, così come disposto dall'art. 44, comma 4, del medesimo decreto legislativo - vige ancora la normativa antecedente al citato D.Lgs. n. 148/2015, qualora la consultazione sindacale o il verbale d'accordo e le conseguenti sospensioni o riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, ovvero entro il 23 settembre 2015 compreso.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy