CIGS: le domande nel periodo transitorio

Pubblicato il 28 dicembre 2015

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 14948 del 21 dicembre 2015, ha fornito chiarimenti in merito alle domande concernenti il primo anno dei trattamenti CIGS, presentate nel periodo transitorio che va dal 24 settembre 2015 al 31 ottobre 2015.

In pratica per il Ministero, per le istanze presentate nel suddetto arco temporale – quando le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedimentali di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 148/2015, così come disposto dall'art. 44, comma 4, del medesimo decreto legislativo - vige ancora la normativa antecedente al citato D.Lgs. n. 148/2015, qualora la consultazione sindacale o il verbale d'accordo e le conseguenti sospensioni o riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, ovvero entro il 23 settembre 2015 compreso.

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